|
TESTO UNIFICATO
DELLE PROPOSTE DI LEGGE ELABORATO DAL
COMITATO
RISTRETTO
|
TESTO APPROVATO CON
MODIFICHE DALLE COMMISSIONI CONGIUNTE NELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 2007
|
TESTO APPROVATO DALL’AULA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
18 APRILE 2007
|
|
Capo I
FINALITÀ
Art.
1.
(Finalità della legge).
|
Capo I
FINALITÀ
Art.
1.
(Finalità della legge).
|
|
|
1. La presente legge, nel
rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha lo scopo di
promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e
culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il
patrimonio naturale, rurale e storico-culturale
custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore
dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare
riferimento al sistema di servizi territoriali, in modo da incentivare
e favorire anche l'afflusso turistico.
|
1. La presente legge, nel
rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha lo scopo di
promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e
culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il
patrimonio naturale, rurale storico-culturale e architettonico custodito in tali
comuni, favorendo altresì l'adozione di
nuove tecnologie e di misure in favore dei cittadini residenti e delle
attività produttive, con particolare riferimento al sistema di servizi
territoriali, in modo da incentivare e favorire
anche l'afflusso turistico.
|
Identico
|
|
2. Le regioni, nell'ambito
delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V
della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi
per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
|
Identico
|
Identico
|
|
3. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio,
all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai
sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alla
definizione di interventi destinati alle finalità della presente legge.
|
Identico
|
3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio,
all'individuazione dei comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
1. 6. Piro.
|
|
Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O INFERIORE A 5.000
ABITANTI E I PICCOLI COMUNI
Art.
2.
(Definizione di piccoli comuni).
|
Capo
II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI I COMUNI CON POPOLAZIONE PARI O INFERIORE A 5.000
ABITANTI E I PICCOLI COMUNI
Art.
2.
(Definizione di piccoli comuni).
|
|
|
1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 3, ai fini della presente legge, per piccoli
comuni si intendono i comuni con popolazione pari o
inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:
a)
comuni collocati in aree territorialmente dissestate o in zone caratterizzate
da situazioni di criticità dal punto di vista ambientale;
b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità
economica o sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si sia
verificato un significativo decremento della
popolazione residente rispetto al censimento effettuato nel 1981;
c)
comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo,
definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di
occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
d) comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate
da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri
abitati di maggiori dimensioni ovvero il cui territorio sia
connotato da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;
e) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di
cui alle lettere a), b), c) e d) alle quali destinare gli
interventi previsti dalla presente legge.
|
1. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 3, ai fini della presente legge, per piccoli
comuni si intendono i comuni con popolazione pari o
inferiore a 5.000 abitanti, compresi in una delle seguenti tipologie:
a) comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto o sia interessato da
rilevanti criticità ambientali;
b)
comuni in cui si registrano evidenti situazioni di marginalità economica o
sociale, con particolare riguardo a quelli nei quali si sia verificato un significativo decremento della popolazione residente
rispetto al censimento effettuato nel 1981;
c)
comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo,
definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di
occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
d) comuni siti in zone, in prevalenza montane o rurali, caratterizzate
da difficoltà di comunicazione ed estrema perifericità rispetto ai centri
abitati di maggiori dimensioni ovvero il cui territorio sia connotato da
particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri abitati;
e) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di
cui alle lettere a), b), c) e d) alle quali destinare gli
interventi previsti dalla presente legge.
|
Identico
|
|
2. Solo ai fini delle agevolazioni finanziarie
previste dalla presente legge, non sono comunque
considerati piccoli comuni i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000
abitanti nei quali si registra un'elevata densità di attività economiche e
produttive, anche per la vicinanza con grandi centri metropolitani.
|
2. I comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti nei
quali si registra un'elevata densità di attività
economiche e produttive, anche per la vicinanza con grandi centri
metropolitani, non beneficiano delle agevolazioni finanziarie previste dalla
presente legge.
|
Identico
|
|
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2.
|
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2 integrato da una relazione dettagliata
circa i parametri adottati.
|
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2
integrato da una relazione dettagliata circa i parametri adottati, che devono essere uniformi.
2.51 Garavaglia rif.
|
|
4. L'elenco di cui al
comma 3 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al citato
comma 3.
|
Identico
|
Identico
|
|
5. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4
sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, da esprimere entro un mese dalla data di assegnazione.
|
Identico
|
Identico
|
|
Art. 3.
(Disposizioni
concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000
abitanti).
|
Art.
3.
(Disposizioni
concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).
|
|
|
1. Le regioni, nel rispetto del
principio di sussidiarietà, in attuazione degli
articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni
rappresentative degli enti locali, possono promuovere iniziative per l'unione
di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme
previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
|
1. Lo Stato e le Regioni, nel
rispetto del principio di sussidiarietà, in
attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le
associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere iniziative per favorire l'associazionismo del comuni con
popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme dell'Unione di
comuni e, per i territori montani, della Comunità montana, ai sensi del Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
|
1. Lo Stato e le Regioni, nel
rispetto del principio di sussidiarietà, in
attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le
associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere iniziative
per favorire la gestione associata dei
servizi e delle funzioni comunali, in particolare tra comuni con popolazione
pari o inferiore a 5.000 abitanti, nella forma delle unioni di comuni e,
per i territori montani, della Comunità montana, ai sensi del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
3.60 Napoli
|
|
2. In tutti i comuni con
popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei
responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate
a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un
organo monocratico interno o esterno all'ente.
|
2. In tutti i comuni con
popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei
responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate
a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un
organo monocratico interno o ad un soggetto esterno all'ente.
|
Identico
|
|
3. In
conformità con l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del
procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori
pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della
struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile
secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da
realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento deve essere
dipendente di ruolo o a tempo determinato, secondo la normativa vigente.
|
Identico
|
Identico
|
|
4. Ai comuni
di cui al comma 2 non si applicano le seguenti disposizioni:
a) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e
11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c)
articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
d) decreti del Ministro
dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000.
|
Identico
|
4. Ai comuni
di cui al comma 2 non si applicano le seguenti disposizioni:
a) soppresso
b) soppressa;
c)
articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
d) soppressa.
3.14 Pegolo
|
|
5. Al fine di
favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte,
tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia,
gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e
di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia
e delle finanze o con soggetti terzi, la rete telematica
gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
|
Identico
|
5. Al fine di
favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte,
tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia,
gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e
di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia
e delle finanze o con soggetti terzi, la rete telematica gestita dalle rivendite di generi di monopolio e
valori bollati collegati al Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3.50 Margiotta
3.55. Verro
|
|
6. I comuni di cui al comma 2, anche in
associazione o partecipazione tra di loro, possono
stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il
recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere
stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi
dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e il recupero dei
beni di cui al primo periodo nella disponibilità delle rappresentanze
medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le
attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, in una quota non
superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della
Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono
stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti
nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.
|
Identico
|
Identico
|
|
7. I comuni di
cui al comma 2 possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio
tecnico erariale territorialmente competente, o stipulare intese finalizzate
al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere
dell'ANAS Spa, nonché di
caserme dismesse e di edifici del Corpo forestale
dello Stato non più in uso, al fine di destinarli, anche ricorrendo
all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e di salvaguardia del
territorio ovvero, anche di intesa con la società Sviluppo Italia Spa, a sedi permanenti di promozione ed eventuale vendita
dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali.
|
7. I comuni di
cui al comma 2 possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio
tecnico erariale territorialmente competente, o stipulare intese finalizzate
al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere
dell'ANAS Spa, nonché di
caserme dismesse, di edifici del Corpo forestale
dello Stato non più in uso e tutti gli edifici demaniali dismessi,
al fine di destinarli, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore
delle organizzazioni di volontariato, a presìdi di
protezione civile e di salvaguardia del territorio, ad attività di insediamento e di incubatori
di impresa, anche in collaborazione con la società Sviluppo Italia spa, ovvero a sedi di promozione ed eventuale vendita dei
prodotti tipici locali, anche in collaborazione con la società Buonitalia spa, nonché per
altre attività comunali.
|
7. Le stazioni ferroviarie disabilitate,
le case cantoniere dell'ANAS s.p.a., le caserme dismesse e gli
edifici del Corpo forestale dello Stato nonché gli edifici demaniali dismessi non più in uso e non considerati strumentali
dalle amministrazioni, dagli enti e società proprietari, sono assegnati in
comodato ai comuni di cui al comma 2 che ne facciano richiesta, previo
accordo con le amministrazioni, gli enti e le società stessi. I comuni
possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale
territorialmente competente secondo le norme vigenti, tali immobili. Questi
beni sono destinati, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione
civile e di salvaguardia del territorio, ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, anche in collaborazione con la
società Sviluppo Italia Spa, ovvero a sedi di
promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, anche in collaborazione
con la società Buonitalia Spa,
nonché ad altre attività comunali.
3.104 Le Commissioni
|
|
8. Le regioni possono promuovere interventi per
la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei comuni di cui al
comma 2 e alla diffusione di servizi via banda larga nei medesimi comuni.
|
Identico
|
Identico
|
|
|
|
8-bis. Le regioni possono promuovere attività dirette alla
pulizia dei boschi ricadenti nel territorio dei comuni di cui al comma 2, ai
fini del recupero di biomasse da destinare alla
produzione di energia.
3. 56. Garavaglia rif
|
|
9. Le regioni possono altresì incentivare l'adozione da parte dei comuni di cui al comma
2 di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio,
favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di
antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via
satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee
elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.
|
Identico
|
Identico
|
|
10. Al fine di favorire il riequilibrio
anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei comuni di cui al
comma 2, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i
genitori residenti in uno dei comuni di cui al medesimo comma 2 possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei
termini e con le modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei
figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di
residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato
presso il territorio di un altro comune, purché ricompreso
all'interno del territorio della medesima provincia.
|
10. Al fine di favorire il riequilibrio
anagrafico e di promuovere e valorizzare le nascite nei comuni di cui al
comma 2, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i
genitori residenti in uno dei comuni di cui al medesimo comma 2 possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei
termini e con le modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei
figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di
residenza dei genitori medesimi, anche qualora il parto si sia verificato
presso il territorio di un altro comune, purché ricompreso
all'interno del territorio della medesima provincia.
Le modifiche e le integrazioni di cui
al periodo precedente prevedono, in particolare, che dagli atti dello stato
civile risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove il
parto sia effettivamente avvenuto, e che si registri l'accordo tra i genitori
sulla scelta del comune di residenza quale luogo di
nascita.
|
10. Per preservare il rapporto dei cittadini con il proprio comune di
residenza il Governo é autorizzato ad apportare
all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie
a prevedere che i genitori possano richiedere, all'atto della dichiarazione
resa nei termini con la modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita
dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune
di propria residenza, anche qualora essa si sia verificata in un altro
comune, purché ricompreso nel territorio della
medesima regione. Il Governo è autorizzato a prevedere la dimensione
demografica dei comuni di residenza dei genitori a cui
si applica tale disposizione, con particolare riguardo ai comuni di cui al
comma 2 ed a quelli in cui non esistono strutture sanitarie finalizzate alla
nascita. Le modifiche e le integrazioni di cui al periodo
precedente prevedono, in particolare, che dagli atti dello stato civile
risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove il parto sia
effettivamente avvenuto, e che si registri l'accordo tra i genitori sulla
scelta del comune di residenza quale luogo di nascita.
3.103 Le
Commissioni
|
|
11. All'articolo 135
del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, alla lettera d) sono
aggiunte infine le parole: «, con particolare riferimento al territorio dei
comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».
|
Identico
|
Identico
|
|
|
|
12. Le regioni, in sede di attuazione della
legge 4 agosto 1978, n. 440, favoriscono il recupero dei terreni incolti
ricadenti nel territorio dei piccoli comuni.
3. 57. Dussin, Garavaglia, Caparini, Armani.
|
|
Art. 4.
(Attività e servizi).
|
Art.
4.
(Attività e servizi).
|
|
|
1. Per
garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del
territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le
comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni,
l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento
all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi
socio-assistenziali, ai trasporti e ai servizi postali.
|
1. Per
garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del
territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le
comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza,
assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi
essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile,
all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e
ai servizi postali, alla tutela del
ciclo idrico, al risparmio ed alla efficienza
energetici, all'uso delle fonti rinnovabili.
|
1. Per
garantire finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del
territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le
comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza,
assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi
essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile,
all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti e
ai servizi postali, alla tutela del ciclo idrico, al risparmio ed alla efficienza energetici, all'uso delle fonti
rinnovabili. Ai fini di cui al periodo precedente è favorita, anche attraverso
forme associative fra comuni, la presenza sul territorio del servizio
scolastico dell'obbligo, postale e farmaceutico, fatto comunque
salvo quanto previsto agli articoli 7, 8, 13 e 15.
4.100 Le Commissioni
|
|
2. Ai fini di
cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri
multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i
servizi ambientali, sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali,
turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo
culturale, commerciali e di sicurezza. Le regioni e le province possono
concorrere alle spese relative all'uso dei locali
necessari all'espletamento dei predetti servizi.
|
2. Ai fini di
cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri
multifunzionali ovvero per le funzioni inerenti l'e-government
e connessi alle tecnologie ICT
nei quali concentrare una pluralità di servizi quali i servizi ambientali,
sociali, energetici, scolastici, postali, artigianali, turistici, di
comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e
di sicurezza. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei
predetti servizi.
|
Identico
|
|
3. Per lo
svolgimento di attività funzionali alla sistemazione
e alla manutenzione del territorio, i comuni possono stipulare convenzioni e
contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
|
Identico
|
3. Per lo
svolgimento di attività funzionali alla sistemazione
e alla manutenzione del territorio, i comuni possono stipulare convenzioni e
contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. Nei piccoli comuni i limiti di importo di
cui al comma 2 del citato articolo 15 sono innalzati a 100.000 euro nel caso
di imprenditori singoli e a 600.000 euro nel caso di imprenditori in forma
associata. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
cooperative agricole e alle cooperative di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
4.6 Franci
|
|
4. Nell'ambito
delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti
finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento
nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di
cui al comma 2, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e
sportivi.
|
Identico
|
Identico
|
|
Art. 5.
(Valorizzazione
dei prodotti agroalimentari tradizionali).
|
Art.
5.
(Valorizzazione
dei prodotti agroalimentari tradizionali).
|
|
|
1. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali può favorire, sentite le associazioni rappresentative degli enti
locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie
produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, eventualmente
anche mediante un apposito portale telematico, dei prodotti agroalimentari
tradizionali, che utilizzano in particolare prodotti primari tipici locali
dei piccoli comuni, anche associati, di cui al decreto del direttore generale
delle politiche agricole ed agroindustriali
nazionali del Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194
del 21 agosto 2000.
|
Identico
|
Identico
|
|
|
|
1-bis. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la qualità del
servizio essenziale di assistenza farmaceutica e di
favorire l'attivazione di progetti innovativi nei piccoli comuni, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fornire alle ASL
apposite direttive affinché stipulino in via sperimentale accordi con i
comuni interessati e le farmacie ivi ubicate, per l'erogazione di servizi
aggiuntivi alla dispensazione dei farmaci, con
particolare riferimento alla partecipazione delle farmacie stesse a programmi
di assistenza.
5.50 Astore rif.
|
|
2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura
«Luogo di produzione del ....» posta
sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.
|
2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica
ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari
tipici o locali, preceduti dalla dicitura «Territorio di produzione del ....» posta sotto il nome del
comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.
L'indicazione dei prodotti di cui al presente comma non è costitutiva di
diritti e non determina riconoscimento di origine o
provenienza del prodotto dal territorio al quale è associato.
|
Identico
|
|
3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione
delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni
di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, per la
salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica,
nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei
prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole, i piccoli comuni,
singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli
imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228.
|
3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione
delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni
di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, per la
salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica,
nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei
prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di produzione agroalimentare,
i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di
collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
|
3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione
delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni
di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, per la
salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica,
nonché per il sostegno della promozione e della commercializzazione dei
prodotti in forma coordinata tra le imprese agricole e le imprese di
produzione agroalimentare, i piccoli comuni,
singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli
imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228 e con le imprese
artigiane di produzione agroalimentare ai sensi
dell'articolo 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5.5 Peretti
|
|
|
|
3-bis. Nei piccoli comuni il limite di importo
di 160.000 euro, di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, è innalzato a 250.000 euro.
5.53 Franci rif.
|
|
4. Ai fini di cui all'articolo 10, comma 8,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e successive modificazioni, nel
territorio dei piccoli comuni gli esercizi di somministrazione e di
ristorazione possono essere considerati consumatori
finali.
|
Soppresso
|
|
|
|
|
Art. 5-bis. (Agevolazioni per il recupero di terre
incolte). 1. All'articolo 5 della legge 4
agosto 1978, n. 440, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nell'assegnazione è data la precedenza alle aziende coltivatrici singole
o associate ai fini dell'ampliamento aziendale, alle
cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari
coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle
cooperative costituite ai sensi della legge 1o giugno 1977, n.
285, che risiedono nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5 mila
abitanti.
5.010 Dussin rif
|
|
Art. 6.
(Programmi di e-Government).
|
Art.
6.
(Programmi di e-Government).
|
|
|
1. I progetti
informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma
singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente
nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti
pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government.
In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri
multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, e le iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di Servizio Territoriali
(CST).
|
1. I progetti
informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma
singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione
vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai
finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government. In tale ambito sono prioritari i
collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 4,
comma 2, ovvero interventi in campo ICT connessi al funzionamento e allo
sviluppo dei centri stessi e le iniziative che prevedono
l'associazione nei Centri di Servizio Territoriali (CST), anche attraverso la fruizione
del sistema wi-max.
|
1. I progetti
informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma
singola o associata, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione
vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai
finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government.
In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri
multifunzionali di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero interventi in campo
ICT connessi al funzionamento e allo sviluppo dei centri stessi e le
iniziative che prevedono l'associazione nei Centri di Servizio Territoriali
(CST), o nelle Alleanze Locali per
l'Innovazione (ALI).
6.4 Margiotta
6.5 Napoli
|
|
2. Il Ministro
per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione
nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione
tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi
del comma 2, lettera g), dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, in forma
singola o associata.
|
Identico
|
Identico
|
|
Art.
7.
(Servizi postali e programmazione
televisiva pubblica).
|
Art.
7.
(Servizi postali e programmazione
televisiva pubblica).
|
|
|
1. Il Ministero delle
comunicazioni può provvedere ad assicurare, mediante
un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il
concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali
siano attivi nei piccoli comuni.
|
1. Il Ministero delle
comunicazioni può provvedere ad assicurare, mediante
un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il
concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali
siano attivi nei piccoli comuni.
|
1. Il Ministero delle comunicazioni assicura, mediante apposita previsione da inserire nel contratto di programma
con il concessionario del servizio postale universale, l'effettivo
svolgimento del servizio postale universale nei piccoli comuni.
7.100 Le Commissioni
|
|
|
2. I piccoli comuni, nel cui territorio insista uno sportello
postale, possono affidare il servizio di tesoreria a
Poste italiane SpA.
|
Identico
|
|
2. L'amministrazione comunale
può altresì stipulare apposite convenzioni, di
intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti, in
particolare di quelli relativi alle imposte comunali e dei vaglia postali
nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi
commerciali presenti nel territorio comunale.
|
3. L'amministrazione comunale nei casi in cui non sussistano
le condizioni per la localizzazione di un ufficio postale può altresì stipulare apposite convenzioni,
di intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti correnti, in
particolare di quelli relativi alle imposte comunali e dei vaglia postali
nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi
commerciali presenti nel territorio comunale.
|
3. L'amministrazione comunale
nei soli casi in cui non sussistano le condizioni per la localizzazione di un
ufficio postale può altresì stipulare
apposite convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con
Poste italiane Spa, affinché il pagamento dei conti
correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali e dei
vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati
presso le rivendite di generi di
monopolio e valori bollati presenti nel territorio comunale o in comuni
limitrofi.
7.58 Locatelli
7.59 Locatelli
7.51 Margiotta
|
|
3. Il Ministero delle comunicazioni può
provvedere, altresì, ad assicurare che nel contratto di servizio con il
concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo
di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica
nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche, sociali, economiche
ed enogastronomiche dei piccoli comuni e di
garantire nei medesimi comuni un'adeguata copertura del servizio.
|
4. Identico
|
4. Il Ministero delle
comunicazioni può provvedere, altresì, ad assicurare che nel contratto di
servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia
previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione
televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà storiche, artistiche,
sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli
comuni e di garantire nei medesimi comuni una completa presenza del servizio attraverso la copertura del
segnale in tutto il territorio. Per l'installazione di cabine telefoniche
pubbliche si può derogare al contratto minimo garantito.
7.102 Le Commissioni
|
|
Art. 8.
(Istituti scolastici).
|
Art.
8.
(Istituti scolastici).
|
|
|
1. Le regioni e gli enti locali possono
stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il
mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei
piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
|
1. Le regioni e gli enti locali possono
stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione per
finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali
aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia.
|
1. Le regioni, acquisito il parere favorevole dell’ente
locale, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali
del Ministero della pubblica istruzione per finanziare il mantenimento in
attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che
dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in
materia. In particolare, le regioni
agevolano forme sperimentali di insegnamento a
distanza per le materie di studio opzionali facoltative.
8.2 Napoli
8.4 Dussin rif.
|
|
2. Nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo
Stato e gli enti territoriali possono prevedere specifiche misure finalizzate
alla riduzione del disagio degli utenti.
|
2. Nel caso di chiusura o accorpamento
degli
istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le
Regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure
finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.
|
Identico
|
|
3. In deroga a quanto
disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito ad
istituzioni scolastiche insistenti nei piccoli comuni personal computer o altre
apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno due anni dal loro
acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione.
Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche
insistenti in aree montane e non costituiscono presupposto ai fini
dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.
|
Identico
|
Identico
|
|
Art. 9.
(Interventi per lo sviluppo e
l'incentivazione di attività commerciali).
|
Art.
9.
(Interventi per lo sviluppo e
l'incentivazione di attività commerciali e di
attività artigiane).
|
|
|
1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni
possono mostrare e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni
vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e
artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. I
comuni competenti individuano annualmente le aree a ciò deputate e i giorni
in cui è consentita la vendita.
|
1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni
possono mostrare e vendere esclusivamente
i beni di propria produzione, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, anche in deroga alle disposizioni
vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e
artigianali, in apposite aree e per non più di quattro giorni al mese. I
comuni competenti determinano le modalità di svolgimento e individuano annualmente le
aree a ciò deputate e i giorni in cui è consentita la vendita.
|
Identico
|
|
2. I piccoli comuni possono deliberare
l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle
disposizioni vigenti in materia.
|
2. I piccoli comuni possono
deliberare l'apertura degli esercizi commerciali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 nei giorni festivi anche in deroga alle disposizioni
vigenti in materia.
|
Identico
|
|
Art.
10.
(Sistema distributivo dei
carburanti).
1. Con
specifico riferimento ai piccoli comuni, il servizio di erogazione
dei carburanti costituisce servizio fondamentale.
2. Al fine di assicurare tale servizio nei piccoli comuni, i Comuni, le
Province e le Regioni, di intesa con le associazioni
degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono
prevedere specifiche agevolazioni.
|
Identico
|
Identico
|
|
|
Art. 11.
(Servizi di telefonia).
1. Con specifico riferimento ai piccoli comuni, i servizi di
telefonia fissa e di telefonia mobile costituiscono servizi fondamentali.
L'Autorità per la garanzia delle comunicazioni vigila affinché nei piccoli
comuni venga assicurata un'adeguata copertura e
fornitura dei servizi.
|
Identico
|
|
|
|
Art. 11-bis. -
(Agevolazioni in materia di diffusione delle manifestazioni culturali,
dell'arte e detto spettacolo). - 1. Il ministro per i beni e le
attività culturali, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, secondo le modalità ed i criteri fissati in
specifiche intese con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore
delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo
promossi e patrocinati dai comuni di cui alla presente legge, con particolare
riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali.
11.0100 Le Commissioni
|
|
Art.
11.
(Agevolazioni in materia di servizio
idrico).
|
Art.
12
(Agevolazioni in materia di servizio
idrico).
|
|
|
1. Le regioni possono prevedere
agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni in cui
la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.
|
Identico
|
Soppresso
12.100 Le
Commissioni
|
|
Art.
12.
(Fondo per gli incentivi fiscali in
favore dei piccoli comuni).
|
Art.
13.
(Fondo per gli
incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).
|
|
|
1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei
piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2009, un apposito fondo.
|
Identico
|
1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei soggetti residenti nei
piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2007, un apposito fondo.
13.101 Le Commissioni
|
|
2. Le risorse
del fondo di cui al comma 1, nei limiti di spesa di cui al comma 7, sono
destinate alla copertura delle minori entrate derivanti:
a) da misure agevolative concernenti
l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti
erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;
b) da
misure agevolative concernenti l'imposta di
registro per l'acquisto di immobili destinati ad
abitazione principale;
c) da premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la
propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a
5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un
decennio.
|
2. Le risorse
del fondo di cui al comma 1, nei limiti di spesa di cui al comma 7, sono
destinate alla copertura delle minori entrate derivanti:
a) da misure agevolative concernenti
l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti
erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;
b) da misure agevolative concernenti l'imposta di registro per
l'acquisto di immobili destinati ad abitazione
principale o ad attività economiche;
c) da premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la
propria residenza e dimora abituale da un comune con popolazione superiore a
5.000 abitanti a un piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un
decennio.
d) da premi di insediamento a favore di coloro
che trasferiscono la sede di effettivo svolgimento della propria attività
economica, impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, da un comune
con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune
|
2. Le risorse
del fondo di cui al comma 1, nei limiti di spesa di cui al comma 7, sono
destinate alla copertura delle minori entrate derivanti:
a) da misure agevolative concernenti
l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti o delle compartecipazioni a tributi
erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;
b) identico
b-bis) dall'applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
e successive modificazioni, ai trasferimenti, a qualsiasi titolo, di terreni
agricoli e relative pertinenze, situati nei piccoli comuni, nel caso in cui
il trasferimento abbia per oggetto terreni di superficie non superiore ad un
ettaro, la parte acquirente sia rappresentata da imprenditori agricoli, anche
non professionali, e l'atto permetta di accorpare terreni agricoli, anche non
contigui, situati nel territorio del medesimo comune o di un comune
confinante e aventi una superficie complessiva non superiore a tre ettari;.
b-ter)
da incentivi e premi in favore dei residenti che intendono recuperare il
patrimonio abitativo dei piccoli comuni ovvero avviare in essi un'attività
economica.
c) da agevolazioni fiscali e tributarie a favore
di coloro che trasferiscono la propria residenza e
dimora abituale da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un
piccolo comune, impegnandosi a non modificarla per un decennio.
d) da premi di insediamento a favore
di coloro che trasferiscono la sede di effettivo svolgimento della propria
attività economica, impegnandosi a non modificarla per un quinquennio, da un
comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune
e) da misure agevolative a favore
della persona fisica o giuridica che rileva immobili abbandonati,
impegnandosi al loro recuperoed a loro utilizzo per
almeno un decennio.
13.50 Garavaglia
rif
13.100 Le Commissioni
13.7 Piro
13.51 Garavaglia
rif
13.57 Buontempo rif
|
|
3. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede annualmente alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera b), nei limiti del 30 per cento
delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.
|
Identico
|
3. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente alla determinazione
delle misure di cui al comma 2, lettera b), nei
limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono altresì
stabiliti termini e modalità applicative delle
misure di cui al comma 2, lettera b-bis).
13.100 Le Commissioni
|
|
4. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede altresì annualmente, all'individuazione dei
criteri e delle modalità per la ripartizione delle
risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al
comma 2, lettere a) e c).
|
4. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede altresì annualmente, all'individuazione dei
criteri e delle modalità per la ripartizione delle
risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al
comma 2, lettere a), c) e d).
|
4. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, si provvede altresì annualmente,
all’individuazione dei criteri e delle modalità per
la ripartizione delle risorse tra i comuni, ai fini della concessione delle
agevolazioni di cui al comma 2, lettere a), c) e d) con
priorità per i nuclei familiari numerosi, a basso reddito e per le giovani
coppie.
13.53 Ceccuzzi
|
|
5. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono altresì essere stabiliti le modalità,
i criteri e i limiti per il riconoscimento di un credito di imposta, a valere
delle risorse del fondo di cui al comma 1 e nei limiti di spesa di cui al
comma 7, alle persone fisiche e giuridiche, che effettuano operazioni di
sponsorizzazione in favore dei comuni di cui all'articolo 2, comma 1,
indicati nell'elenco di cui al successivo comma 3 del citato articolo 2, per
la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni stessi, con particolare riferimento
alle attività turistiche, artigianali, culturali, sportive e ricreative e
sociali.
|
Identico
|
Identico
|
|
6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3, 4
e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari.
|
Identico
|
6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3, 4
e 5 sono trasmessi, previo parere
della Conferenza Stato-città e autonomie locali,
alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari.
13.200 Governo
|
|
7. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1
è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2009 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
|
Identico
|
7. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto
a 5 milioni di euro per l'anno 2007 e a 10 milioni
di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e,
quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al
Ministero per i beni e le attività culturali. Per gli anni successivi al 2009
si provvede ai sensi dell'articolo 11 comma 3 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni.
13.101 Le
Commissioni
|
|
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
|
Identico
|
Identico
|
|
|
Art. 14
(Programmi di spesa).
1. Nei programmi di spesa finanziati con le risorse rivenienti
dall'otto per mille e dal gioco del lotto destinate
ai beni culturali, è attribuita priorità ai progetti presentati dai piccoli
comuni, ai quali è riservata una percentuale di spesa non inferiore al 30 per
cento.
|
Identico
|
|
Art.
13.
(Fondo per lo
sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).
|
Art.
15.
(Fondo per lo
sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).
|
|
|
1. Nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze è
istituito, con una dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, un fondo per la concessione di contributi statali al
finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali,
alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici,
a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni come definiti
ai sensi della presente legge e a favorire l'insediamento di nuove attività
produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.
|
Identico
|
Identico
|
|
2. All'individuazione delle
tipologie di interventi che possono essere
finanziati a valere delle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
|
2. All'individuazione delle
tipologie di interventi che possono essere
finanziati a valere delle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
|
2. All'individuazione delle
tipologie di interventi che possono essere
finanziati a valere delle risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
15.52 Napoli
|
|
3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le
attività culturali, provvede a individuare gli
interventi destinatari dei contributi.
|
3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le
attività culturali, in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, provvede a
individuare gli interventi destinatari dei contributi.
|
3. Il Ministro dell'economia e
delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, con
il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro della
pubblica istruzione, previo parere della Conferenza Stato-città
e autonomie locali, n coerenza con apposito atto
di indirizzo parlamentare, provvede a individuare gli interventi destinatari
dei contributi.
È data priorità agli interventi che prevedano la partecipazione, nella fase progettuale e realizzativa, di professionisti delle discipline tecniche
che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età o che, comunque,
siano iscritti al relativo albo da non più di cinque anni.
15.55 Rusconi
15.200 Governo
15.50 Margiotta
|
|
4. Lo schema
di decreto di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
|
Soppresso
|
|
|
5. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
|
4. Identico
|
4. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
Al rifinanziamento
del fondo di cui al comma 1 per gli anni successivi si provvede con la legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f) della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
15.100 Le Commissioni
|
|
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
|
5. Identico
|
Identico
|
|
|
Art.
16.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296).
1. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «per gli anni 2008 e 2009
il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito al 25 per cento».
|
Identico
|
|
Art.
14.
(Clausola di invarianza
della spesa).
1. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e
13, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
|
Art.
17.
(Clausola di invarianza della spesa).
Identico
|
Identico
|
|
Art.
15.
(Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267).
1. Al comma 2
dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il limite di cui al presente
comma non si applica ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti».
|
Soppresso
|
|